| Enzo_Vr |
| | Bhe, non mi piace molto che si lasci un utente prendere in giro uno degli intrelocutori di un discorso. Se non saranno presi provvedimenti contro timberge, mi sentirò d'ora in poi autorizzato a deridere tutti gli interlocutori, e vi assicuro che non vi divertirete affatto. Lo Stato italiano, con Legge 28 Marzo 2001 n° 145, ha ratificato il Trattato di Oviedo che recita: CITAZIONE Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina Oviedo, 4 aprile 1997
Articolo 1 – Oggetto e finalità
Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione.
... omissis ...
Articolo 5 – Regola generale
Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.
La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso
1. Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.
2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge.
Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
3. Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.
4. Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione menzionata all’articolo 5.
5. L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse della persona interessata.
... omissis ...
Articolo 17 – Tutela delle persone che non hanno la capacità di consentire ad una ricerca
1. na ricerca non può essere intrapresa su una persona che non ha, conformemente all’articolo 5, la capacità di consentirvi a meno che le condizioni seguenti siano riunite:
i. le condizioni enunciate all’articolo 16, dall’alinea (1) al (4) sono soddisfatte;
ii. i risultati attesi dalla ricerca comportano un beneficio reale e diretto per la sua salute;
iii. la ricerca non può effettuarsi con una efficacia paragonabile su dei soggetti capaci di consentirvi;
iv. l’autorizzazione prevista all’articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto, e
v. la persona non vi oppone rifiuto.
2. A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, una ricerca di cui i risultati attesi non comportino dei benefici diretti per la salute della persona può essere autorizzata se le condizioni enunciate agli alinea (1), (3), (4) e (5) del paragrafo 1 qui sopra riportato, e le condizioni supplementari seguenti sono riunite:
i. la ricerca ha per oggetto di contribuire, con un miglioramento significativo della conoscenza scientifica dello stato della persona, della sua malattia o del suo disturbo, all’ottenimento, a termine, di risultati che permettano un beneficio per la persona interessata o per altre persone della stessa fascia d’età o che soffrano della medesima malattia o disturbo o che presentino le stesse caratteristiche,
ii. la ricerca non presenta per la persona che un rischio minimo e una costrizione minima.
... omissis ...
Articolo 20 – Tutela delle persone incapaci di consentire al prelievo d’organo
1. Nessun prelievo d’organo o di tessuto può essere effettuato su una persona che non ha la capacità di consentire conformemente all’articolo 5.
2. A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili su una persona che non ha la capacità di consentire può essere autorizzata se le condizioni seguenti sono riunite:
i. non si dispone di un donatore compatibile che gode della capacità di consentire,
ii. il ricevente è un fratello o una sorella del donatore,
iii. la donazione deve essere di natura tale da preservare la vita del ricevente,
iv. l’autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto, secondo la legge e in accordo con l’istanza competente,
v. il donatore potenziale non oppone rifiuto. Gli articoli 17 e 20 sono riportati anche se non attinenti poichè citati nella norma. L'evidenziato comma 1 dell'articolo 6 esclude senza alcun dubbio la possibilità che una struttura sanitaria applichi una procedura su un paziente che non ha la capacità di dare il consenso che comporti come fine ultimo la morte del paziente. Questa è la Legge, il resto sono chiacchiere.
| | |
| |
|